La Corte di Cassazione, con sentenza numero 20107/2016, ha affermato che “se un genitore ferisce il proprio figlio dandogli poche attenzioni, nulla possono farci né i tribunali né i servizi sociali: il riavvicinamento può avvenire solo su base spontanea”.
Nella fattispecie il padre divorziato si era limitato a mandare alla figlia quindicenne solo alcuni messaggi ed a telefonarle raramente, con la conseguenza che la ragazza, ferita dal comportamento paterno, non si era mostrata disponibile a partecipare ad un progetto di riavvicinamento con il genitore.
E’ corretta, dunque, la decisione del giudice del merito di non costringere la ragazza, limitandosi ad incaricare i servizi sociali del monitoraggio della situazione ed offrendo al padre il supporto per recuperare la relazione con la figlia.
In tal modo si tiene in considerazione l’interesse del minore e si valorizza la sua capacità di autodeterminazione.
Sarebbe, pertanto, dannoso imporre percorsi terapeutici, incontri obbligati o mutare il regime di affidamento in quanto la relazione potrebbe essere ulteriormente pregiudicata.