La Cassazione, con sentenza n. 19345/2016, ha stabilito che il diritto della ex moglie a ricevere l’assegno divorzile venga meno qualora “lei si rifaccia una vita costituendo una famiglia di fatto con un nuovo compagno” e che esso non possa più essere vantato nell’eventualità in cui la convivenza fallisca.
La Suprema Corte ha, dunque, respinto il ricorso di una moglie la quale voleva dall’ex marito il mantenimento a vita dopo il fallimento della convivenza nella quale aveva portato con sè anche il figlio avuto in costanza di matrimonio.
Secondo la Corte, «l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso».
Ed ancora, si evidenzia che «la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile».
Nella fattispecie, oltretutto, la ex moglie non aveva neppure fornito la prova della cessazione della convivenza con il nuovo partner.
E’, pertanto, necessaria la “longevità” della convivenza per dar luogo alla perdita dell’assegno divorzile.