Mantenimento dei figli

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2620/2018, ha stabilito che non può essere respinta l’istanza del divorziato di riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti della figlia avuta dal primo matrimonio senza una valutazione delle esigenze di crescita degli altri figli avuti dalla successiva relazione e già nati alla data della sentenza.

Nella fattispecie l’uomo divorziato dalla prima moglie si era risposato ed era divenuto padre di tre bambini.

Il contributo corrisposto alla prima figlia maggiorenne non gli permetteva di provvedere in maniera adeguata alle esigenze della nuova famiglia.

In primo grado l’assegno veniva ridotto, mentre in secondo grado veniva rideterminato equitativamente in considerazione del fatto che all’epoca della sentenza di divorzio l’uomo aveva già costituito un nuovo nucleo familiare con la compagna divenuta poi sua moglie ed era già padre di altre due figlie.

L’uomo ricorre in Cassazione lamentando che la Corte d’Appello abbia tenuto conto solo delle esigenze di vita della prima figlia senza considerare quella degli altri figli.

Gli Ermellini ritengono fondata la doglianza in quanto il giudice di secondo grado ha ritenuto che il fatto preesistente – nascita delle due figlie – precludesse l’esame di quello sopravvenuto ovverosia il mutamento in peius della condizione economica dell’obbligato rispetto al momento del divorzio che non gli consentiva più di far fronte agli obblighi assunti.

Il giudicante, invece, avrebbe dovuto considerare anche le mutate esigenze delle altre figlie del ricorrente dovute alla loro crescita.

Secondo la Suprema Corte il giudice di secondo grado ha omesso di verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute avessero alterato l’equilibrio economico raggiunto tra le parti all’epoca del divorzio e di adeguare eventualmente l’importo alla nuova situazione patrimoniale riscontrata.

Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio.

 

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