Si segnala una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 8883/2018, che ha condannato un padre ai sensi degli artt. 12-sexies della legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio) e 570 comma 2 c.p. per avere ripetutamente fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, affidato alla madre, non versando il contributo mensile al mantenimento stabilito dal Tribunale con la sentenza di divorzio.
Da una parte non integra il reato ex art. 570 comma 2 n. 2 c.p. la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti, ma dall’altra l’art. 12-sexies della legge sul divorzio punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi.
Quest’ultima norma, dunque, delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle di cui all’art. 570 c.p. tra le quali solo quella prevista dal primo comma è affine al reato ex art. 12 sexies.
La fattispecie di cui all’art. 570 comma 1 c.p. si configura quando un soggetto violi i doveri di assistenza materiale quale coniuge e genitore; il comma 2 prevede, invece, la tutela dei vincoli di solidarietà derivanti dal rapporto di coniugio, attenuati in caso di separazione o di allontanamento del vincolo, consistenti nel non far mancare i mezzi di sussistenza necessari.
Nella prima ipotesi si ha violazione di obblighi materiali; nella seconda è necessario valutare lo stato di necessità dell’avente diritto ai fini della punibilità della condotta.
L’art. 570 c.p. e l’art. 12 sexies legge sul divorzio considerano, dunque, due diverse situazioni: l’art. 570 comma 2 n. 2 c.p. individua quali soggetti passivi i figli minori o inabili al lavoro mentre non integra tale reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili al lavoro anche se studenti; l’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 punisce l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi.