La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32529/2018, ha stabilito che il coniuge affidatario ha diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne – anche se quest’ultimo ha rinunciato al contributo – in quanto titolare di un diritto iure proprio perché l’obbligo di mantenere la prole non cessa con la maggiore età rilevando la non autosufficienza economica del giovane.
Nella fattispecie un uomo aveva presentato ricorso nei confronti della ex moglie per ottenere la revoca del contributo al mantenimento della loro figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente avendo quest’ultima rinunciato allo stesso.
Dichiarazione peraltro ritenuta ininfluente in primo grado poiché relativa a diritti indisponibili.
In secondo grado il contributo era stato confermato in quanto la Corte di Appello, valutando il contenuto della dichiarazione, aveva escluso la presenza di circostanze di fatto significative di una raggiunta autosufficienza della figlia.
Secondo la Suprema Corte l’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza colpa, divenuti maggiorenne, dipendano ancora dai genitori.
Il coniuge affidatario è, dunque, legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, quale titolare del diritto al mantenimento.
L’eventuale rinuncia del figlio al mantenimento – peraltro non valida stante l’indisponibilità del relativo diritto – non produce alcun effetto sulla posizione del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno.