Mantenimento della ex moglie

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 789/2017, ha stabilito che se la donna ha la concreta possibilità di svolgere un’attività lavorativa non ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito.

Nella fattispecie la Suprema Corte si è, quindi, pronunciata in tema di diritto di una ex moglie, casalinga, priva di specifiche competenze professionali, a percepire l’assegno di mantenimento.

A riguardo poco rilevano le lamentele del marito in ordine all’asserito scarso impegno che la donna avrebbe profuso nella ricerca di una occupazione.

La Cassazione ribadisce, dunque, che “in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica“.

Ne consegue che “l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche“.

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