La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18008/2018, ha stabilito che il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, che convive con l’altro genitore, non può scegliere la persona nei cui confronti adempiere.
Sia il figlio, titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con cui questi convive, avente diritto a ricevere dall’altro genitore un contributo per le spese necessario a tale mantenimento, sono titolari di diritti autonomi ed entrambi sono legittimati a percepire l’assegno.
Laddove, quindi, manchi una espressa domanda del figlio maggiorenne, il padre deve versare l’assegno di mantenimento alla madre con la quale il figlio coabita.
Nel caso in oggetto era stato stabilito che il padre, a seguito di divorzio, versasse un contributo per il mantenimento dei tre figli maggiorenni della coppia, tutti non autosufficienti economicamente: più precisamente erano stati stabiliti due mantenimenti diretti per due figli ed uno in favore della ex moglie con la quale un figlio coabitava.
L’uomo impugna la sentenza relativamente alla statuizione che prevede il contributo al mantenimento in favore della madre per il figlio con essa convivente.
Le doglianze non trovano accoglimento nanti la Corte di Appello – secondo la quale la regola della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente sufficiente è derogabile se il figlio coabiti con uno dei genitori – e neppure nanti la Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo invece che nei confronti del genitore istante.
Il genitore obbligato non può, dunque, scegliere il soggetto nei cui confronti adempiere.
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso.