Si segnala la sentenza n. 16190/2017 della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di una donna la quale, in secondo grado, si era vista ridurre l’assegno di mantenimento.
Nella fattispecie la Corte di Appello aveva ritenuto che alla moglie spettasse il mantenimento ma, considerata la progressiva diminuzione delle possibilità economiche dell’ex marito, aveva ridotto la cifra a lei dovuta da mille euro a seicento euro mensili.
La donna ricorre, dunque, in Cassazione, lamentando che la Corte di merito non avrebbe considerato la documentazione prodotta relativa alla prova delle maggiori entrate dell’ex marito ed altresì che avrebbe errato nell’attribuirle un assegno così modesto da non consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Suprema Corte respinge sia le doglianze della donna che quelle dell’ex marito, intervenuto con ricorso incidentale sostenendo che la donna non avesse bisogno di un mantenimento.
Secondo gli Ermellini la comparazione dei redditi, delle condizioni patrimoniali e delle potenzialità economiche dei coniugi è una valutazione di fatto spettante al giudice di merito.
Certo è che le condizioni economiche del marito imprenditore appaiano più “floride” di quelle della moglie, assistente di volo con contratto part-time, come verificato dalla Corte di Appello che aveva tenuto conto anche dell’acquisto di un appartamento dopo aver lasciato la casa coniugale senza necessità di accendere un mutuo.
Nonostante le contestazioni della donna, la Cassazione ha ritenuto che il giudice che deve valutare la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno non ha l’onere di accertare necessariamente i redditi delle parti nel loro preciso ammontare ma è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Le doglianze vanno dunque rigettate: la situazione patrimoniale dei coniugi si configura quale unico parametro per la determinazione e la quantificazione del mantenimento, in quanto la Cassazione nulla esprime sul presunto più alto tenore di vita goduto prima della separazione.