Si segnala l’ordinanza n. 10419/2018 della Corte di Cassazione che ha stabilito che i figli devono essere mantenuti dai genitori sussistendo un obbligo in tal senso in capo ai nonni solo in via sussidiaria e di stato di bisogno.
Nella fattispecie una donna si era rivolta al Tribunale per ottenere dai suoceri gli alimenti per i suoi figli poiché l’ex marito non versava alcun contributo al mantenimento dei minori.
La domanda veniva accolta in primo grado ma respinta in secondo grado.
La Corte d’Appello, infatti, aveva affermato che, avuto riguardo alla natura sussidiaria dell’obbligazione alimentare degli ascendenti rispetto a quella dei genitori, la madre non aveva fornito alcuna prova né della sua incapacità né di quella dell’ex marito a provvedere alle esigenze primarie dei figli in quanto ella percepiva comunque uno stipendio – sia pure di settecento euro mensili – ed abitava in una casa di proprietà.
Secondo la Suprema Corte “l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui“.
Ne consegue che, essendo l’obbligazione degli ascendenti subordinata a quella dei genitori, non è possibile rivolgersi ad essi al fine di ottenere un aiuto economico quando uno dei genitori non contribuisce al mantenimento dei figli ma l’altro può mantenerli.