Padre assente

La legge italiana nel disciplinare il rapporto genitori-figli afferma il principio della bigenitorialità.

Talvoltà, però l’affidamento condiviso non corrisponde all’interesse del minore.

A riguardo, si segnala una pronuncia del Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 594/2016, ha precisato che qualora uno dei genitori sia assente, disinteressato alla vita del figlio e talvolta addirittura irreperibile, è possibile optare per l’affido esclusivo in capo all’altro, specie allorquando il minore sia adolescente e, dunque, in grado di decidere di recuperare il rapporto con il padre assente.

Più precisamente, il Tribunale ritiene quasi un obbligo l’affido monogenitoriale in dette circostanze: l’inadempimento dei doveri da parte del padre citato in giudizio, non può che avere come conseguenza quella di attribuire tutte le competenze genitoriali in capo alla madre.

In ogni caso l’affido esclusivo non preclude che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori, ma trattasi di principio derogabile giudizialmente, con remissione all’affidatario anche dell’esercizio esclusivo della responsabilità per quanto concerne le questioni fondamentali.

Il Tribunale di Napoli ha, pertanto, aderito all’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale il genitore assente non merita l’affido condiviso.

Si segnalano altresì la sentenza n. 832/2016 del Tribunale di Cassinoche ha condannato un padre a risarcire la figlia adolescente per ripagarla dell’assenza della sua figura sin dalla nascita – ed il decreto del 10 dicembre 2015 con il quale il Tribunale meneghino ha disposto l’affido “super esclusivo” del figlio ad una madre lasciando in capo al padre “inadempiente” il solo potere-dovere di vigilanza.

 

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