La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42542/2016, ha stabilito che commette il reato ex art. 570 c.p. il padre disoccupato che fa regali al figlio minore senza corrispondere il mantenimento.
Nella fattispecie, un padre ometteva di versare l’assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minorenne stabilito dal giudice in sede di separazione consensuale, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre alla corresponsione degli arretrati dovuti.
Non rileva, secondo la Suprema Corte, lo stato di disoccupazione del soggetto peraltro già esistente al momento della separazione stessa.
Egli, infatti, pur essendo idoneo al lavoro ed iscritto nelle liste di collocamento, non si era in alcun modo adoperato per trovare un’occupazione lavorativa, preferendo, invece, tornare nel proprio Paese d’origine, disinteressandosi completamente della figlia.
Non vale ad escludere il reato fare regali e dare beni voluttuari o sostenere l’insussistenza dello stato di bisogno della minore, in quanto destinataria del contributo sostitutivo dell’assegno da parte della P.A. e di altri emolumenti assistenziali, in quanto, nel caso in cui la persona offesa “sia minore d’età, lo stato di bisogno si ritiene presunto“.
La Cassazione ha stabilito, infatti, che “integra il reato di cui all’articolo 570, comma secondo, n. 2, c.p., la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell’assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con ‘regalie’ di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie“.