La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18559/2016 del 22 settembre u.s., ha accolto il ricorso di una madre che chiedeva l’affido esclusivo del figlio in considerazione della grande immaturità dell’ex marito nonché per le aggressioni subite dallo stesso.
La Suprema Corte ha affermato che, pur costituendo l’affido condiviso la modalità prioritaria, lo stesso cade qualora risulti contrario all’interesse del minore, come nella fattispecie nella quale i dati emersi attestano “la scarsa maturità genitoriale dell’uomo nell’affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta e la sua inidoneità educativa“.
Risulta, dunque, “sostanzialmente travisato l’interesse superiore del minore cui, come noto, occorre dare preminenza, la cui portata, dev’essere intesa come non limitata all’intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale“.
Ed ancora rivelatore “dell’inadeguata valutazione dell’interesse del figlio delle parti appare, in aggiunta allo scarso rilievo attribuito ai profili del mantenimento e della irregolarità e non assiduità delle frequentazioni paterne, soprattutto l’assenza di specifica considerazione della tipologia e gravità della conflittualità esistente tra le parti e dei reati commessi dall’uomo” nei confronti della ex moglie, “inevitabilmente invece destinati a riflettersi negativamente anche su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti interpersonali e, dunque, dotati di rilevante influenza sullo stabilimento del regime di affidamento più consono, anche in prospettiva al figlio della coppia”.