Padre che si disinteressa dei figli

Si segnala un orientamento giurisprudenziale che trova frequente applicazione in relazione al genitore che si disinteressa economicamente ed emotivamente dei figli con il rischio di vedersi togliere l’affidamento dei minori.

In particolare, si evidenzia la sentenza n. 11735/2017 del Tribunale di Roma che ha accolto l’istanza di affidamento in via esclusiva dei figli presentata da una donna nel ricorso per il divorzio, stabilendo l’affidamento alla madre in quanto l’ex marito non ha loro offerto, dopo la separazione, un adeguato sostegno economico e affettivo.

L’affidamento condiviso è derogabile quando è contrario all’interesse del minore, come previsto ai sensi dell’art. 337-quater c.c.

Secondo la Cassazione l’affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori va considerato come eccezione alla regola dell’affido condiviso e va applicato solo quando vi sia una situazione di gravità tale da rendere quest’ultimo contrario all’interesse dei figli, avuto riguardo al rapporto genitore-figlio con riferimento a carenze comportamentali del genitore così gravi da sconsigliare l’affidamento allo stesso.

La norma citata non prevede le circostanze ostative all’affido condiviso le quali, pertanto, andranno individuate dal giudice che si esprimerà al proposito con “provvedimento motivato” nel caso concreto.

Tra le situazioni più rilevanti in tal senso vi sono l’elevata conflittualità genitoriale, la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita, la lontananza tra i genitori, la volontà congiunta dei genitori, la proposizione di scelte di vita che non rispettano le aspirazioni del figlio, la condizione di grave inadempimento fisico o psichico di un genitore ed il disinteresse genitoriale.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il genitore affidatario in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, abbia l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui figli.

Tuttavia, salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori: l’affidamento esclusivo, quindi, non esclude l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.

E’ compito del giudice prevedere tale possibilità potendo arrivare ad escludere in tutto o in parte l’altro coniuge se la scelta di affidamento esclusivo sia dettata da motivi di inidoneità educativa o impedimento di uno dei genitori.

In tali ipotesi – come quella in oggetto – si parla di affido super esclusivo: il totale disinteresse del padre nei confronti dei due figli induce a concedere alla madre anche la scelta sulle decisioni di maggior interesse della prole.

 

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