Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13642/2017, ha stabilito che alla seconda moglie del de cuius spetta il 75% della pensione di reversibilità anche se il secondo matrimonio è durato meno del primo.
Ai fini della determinazione delle quote di reversibilità non rileva, infatti, soltanto la durata del matrimonio ma anche la convivenza prematrimoniale che, nella fattispecie, era stata molto lunga essendosi celebrate le nozze dopo ben venti anni di convivenza in quanto la donna, a sua volta, non voleva perdere la reversibilità del primo marito.
Il Tribunale, dunque, ha riconosciuto alla prima moglie un quarto della pensione di reversibilità invece del 50% dalla stessa richiesto, accordando il 75% alla seconda vedova che aveva convissuto prima del matrimonio per più di 20 anni col defunto marito.
Per il Tribunale, infatti, nella determinazione delle quote di reversibilità, rileva non solo la durata dei due matrimoni, ma anche la presenza di altri elementi quali l’ammontare dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche delle due vedove, nonchè la durata delle rispettive eventuali convivenze prematrimoniali.
La pronuncia del Giudice capitolino segue l’orientamento consolidato della Cassazione che, con ordinanza n. 16602/2017, si è espressa nello stesso senso, rigettando il ricorso di una delle due mogli di un uomo contro la seconda coniugata, cassando la sentenza di merito che aveva deciso per la ripartizione in parti uguali della pensione di reversibilità del marito deceduto.