Polizza infortuni

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 19 gennaio 2022, ha stabilito che il virus Sars Cov 2 va equiparato all’infortunio indennizzabile dalla polizza infortuni stipulata dal de cuius in quanto si configura quale causa esterna, violenta e fortuita.

Nel caso in esame, un uomo ricoverato per sospetto Covid 19 (marzo 2020) decedeva dopo circa un paio di settimane.

La moglie chiedeva alla Compagnia di Assicurazione il pagamento delle somme previste a titolo di indennizzo dalla polizza infortuni stipulata dal marito, ma la sua richiesta restava senza seguito. La donna si rivolgeva, quindi, all’autorità giudiziaria.

La Compagnia convenuta negava che il Covid rientrasse tra gli infortuni indennizzabili dalla Polizza sottoscritta dal de cuius.

Il Tribunale ha, invece, ritenuto il virus Covid un evento violento ed esterno e, dunque, in quanto tale un infortunio indennizzabile in base alle condizioni generali di contratto: “l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario (…) il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato, che si è venuto a trovare in siffatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione“.

Il Giudicante ha, altresì, affermato che la causa è “esterna” – in quanto il virus è estraneo al corpo umano – e “violenta“, non occorrendo un contatto protratto.

Il Covid rientra, pertanto, nella nozione di infortunio previsto nelle condizioni generali di contratto della polizza infortuni.

Il Tribunale ha, dunque, condannato la Compagnia a corrispondere l’indennizzo agli eredi.

 

 

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