Si segnala l’ordinanza 7 marzo 2019 del Tribunale di Rieti che ha stabilito il divieto per i nuovi compagni degli ex coniugi di pubblicare, senza il consenso dei genitori, le foto dei minori di anni quattordici sui propri profili social.
Nella fattispecie, successivamente alla separazione, il marito instaurava una relazione con una nuova compagna, la quale iniziava a pubblicare le foto dei figli del compagno sui suoi profili social.
La madre chiedeva alla donna di cessare le pubblicazioni; quest’ultima continuava, invece, a pubblicare foto corredate di commenti e critiche rivolte alla madre dei minori, la quale decideva, pertanto, di diffidare con raccomandata la donna a rimuovere le pubblicazioni presenti sui social.
Le pubblicazioni dopo qualche tempo riprendevano.
In fase di divorzio, i coniugi prevedevano nel ricorso una clausola espressa di divieto a terze persone di pubblicare le foto dei figli, salvo accordo congiunto dei genitori.
Ciononostante, le pubblicazioni a cura della compagna continuavano; la madre ricorreva, quindi, in Tribunale per chiedere la rimozione delle foto dei figli minori dai profili social della nuova partner dell’ex marito.
Il Tribunale, avuto riguardo alla normativa a tutela dei minorenni (Regolamento UE n. 679/2016) e a quella relativa alla diffusione dei dati personali, ha accolto il ricorso della madre ed ha fissato regole precise, valide anche nei confronti dei nuovi compagni degli ex coniugi, i quali devono rispettare le condizioni poste dai coniugi e, ancor prima, i diritti dei minori che devono essere tutelati dalla diffusione indiscriminata e senza controllo della loro immagine su social.
Il rischio delle pubblicazioni in rete è, infatti, quello di non poter esercitare un controllo attento e scrupoloso dell’utilizzo che può essere fatto delle immagini dei minori.
Il Tribunale ha, dunque, condannato la compagna dell’ex marito a rimuovere immediatamente le immagini dei minori pubblicate sui social, inibendo eventuali successive pubblicazioni senza il preventivo consenso dei genitori e comminando la sanzione di cinquanta euro per ogni giorno di ritardo nella eliminazione delle foto.
Secondo il Tribunale, infatti, “l’inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post. In questo senso, la più recente giurisprudenza ha evidenziato che “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia […] il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network.“