La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15238/2018, ha stabilito che il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti non può superare il limite dell’interesse del minore.
Nel caso in esame un nonno aveva agito in giudizio per tutelare il diritto dei suoi nipoti minori a conservare un rapporto affettivo nei suoi confronti, ma la sua istanza non trovava accoglimento e veniva, dunque, rigettata dal Tribunale per i Minorenni.
La Corte d’Appello respingeva il reclamo sollevato dal nonno avverso la pronuncia del Tribunale e il nonno decideva, pertanto, di ricorrere in Cassazione per far valere le sue ragioni.
Il ricorrente richiama l’art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita familiare e lamenta che il provvedimento impugnato violi l’art. 317-bis c.c che accorda all’ascendente, a cui è vietato avere rapporti con i nipoti, di rivolgersi al giudice affinché assuma i necessari provvedimenti.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il nonno avesse tenuto comportamenti molto violenti verso i tre nipoti tanto che gli stessi erano riluttanti ad avere con lui ulteriori contatti.
Più precisamente il ricorrente, al quale era stato vietato di vedere i nipoti dai genitori degli stessi, si appostava con la propria auto nei luoghi frequentati dai nipoti o li pedinava.
La difesa del ricorrente lamenta che il decreto impugnato, fondato sulle dichiarazioni dei tre minori, non aveva preso in considerazione la possibilità di un loro condizionamento da parte dei genitori.
Secondo gli Ermellini le garanzie previste dall’art. 317-bis c.c. incontrano il limite dell’interesse esclusivo del minore: dal comportamento del nonno emerge l’incapacità “di cogliere il disagio dei minori e di far prevalere il loro bisogno di serenità sulla propria esigenza d’interessarsi alla loro vita quotidiana.”
Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti non è, quindi, incondizionato: se i genitori lo contestano, spetta al giudice decidere, valutando l’esclusivo interesse del minore.