Rapporti patrimoniali tra ex

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14732/2018, ha stabilito che sono ripetibili i conferimenti di tempo e denaro con i quali l’ex fidanzata ha contribuito a costruire la casa, nella quale avrebbe poi convissuto con il compagno, divenuta proprietà esclusiva di quest’ultimo.

Più precisamente, nel caso in esame, cessata la relazione tra le parti, la donna aveva agito in giudizio lamentando un arricchimento senza causa dell’ex partner e chiedendo la divisione in parti uguali del patrimonio comune.

Ella, infatti, insieme al fidanzato aveva contribuito con denaro e lavoro personale alla costruzione della futura casa di abitazione realizzata su un terreno di proprietà del compagno e, per il principio dell’accessione, entrata a far parte del patrimonio dell’ex partner.

Quest’ultimo si difende rivendicando la proprietà della casa essendo suo il terreno e sostenendo che i contributi della donna non fossero ripetibili in quanto prestati in adempimento di un dovere morale.

La domanda attorea trova accoglimento in appello: la Corte ritiene che non si configurino quali obbligazioni naturali i conferimenti – peraltro consistenti in dazioni oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners – per la realizzazione della casa a vantaggio esclusivo di uno dei due partner non essendovi all’epoca neppure un rapporto di convivenza tra i due.

Inoltre stabilisce a carico dell’ex compagno la restituzione alla donna dei conferimenti in denaro oltre ad una somma a titolo di indennità per le ore di lavoro prestate negli anni per la costruzione della casa.

Avverso la sentenza di secondo grado ricorre in Cassazione, in qualità di erede, la moglie dell’ex – nelle more deceduto – sposata dopo la fine della precedente relazione.

Secondo la Suprema Corte si ravvisa nel caso in oggetto la fattispecie dell’arricchimento senza causa come spesso accade nelle situazioni di cessazione di relazioni sentimentali stabili relativamente alla sorte delle spese sostenute in vista della futura convivenza.

Ricorre, dunque, l’ingiusto arricchimento di un convivente in caso di prestazioni a suo vantaggio che esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

In relazione all’indebito arricchimento “la volontarietà del conferimento sia idonea a escludere il diritto alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato in quanto essa è spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in cui favore viene effettuato il conferimento, ovvero in quanto essa sia una volontaria attribuzione patrimoniale a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività o iniziativa, o esigenza“.

L’ex fidanzata ha effettivamente e volontariamente conferito denaro e lavoro ma ella lo ha fatto non già in favore esclusivo del partner ma in vista di un futuro comune, per costruire un immobile di cui avrebbero goduto insieme.

Cessata la relazione e venuto meno il rapporto di vita insieme, il convivente non potrà ottenere la comproprietà del bene che ha contribuito a costruire ma “avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento“.

Quanto sopra anche considerato che i conferimenti della ex fidanzata erano ben superiori al normale tenore di vita della donna, in quanto volti non ad una liberalità ma a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la casa della coppia.

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