Richiesta di divorzio e prima udienza…

Si segnalano due pronunce rispettivamente del Tribunale di Roma (17.07.2016) e del Tribunale di Milano (27.09.2016) secondo le quali, dopo l’udienza presidenziale, i coniugi che intendono divorziare possono chiedere al giudice della prima udienza di rinviare al Collegio affinchè venga emessa sentenza non definitiva sullo status di divorziati.

L’art. 4 Legge sul divorzio prevede che con l’ordinanza presidenziale venga assegnato termine al ricorrente per depositare memoria integrativa avente i contenuti di un atto introduttivo del giudizio.

Con la precisazione che il deposito di tale memoria si configura quale facoltà e non quale obbligo del ricorrente per proporre domande non presenti nel ricorso introduttivo.

In caso, dunque, di espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui al citato art. 4 ed emissione dell’ordinanza presidenziale priva dei termini e dell’avvertimento richiesti e svolgimento nell’immediatezza della prima udienza di comparizione della parti, senza che venga sollevata alcuna eccezione, il procedimento non presenta alcun vizio e può essere emessa dal Collegio sentenza non definitiva sullo status.

Tutto quanto sopra esposto è coerente con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ex art. 111 Cost., che impone di scegliere opzioni che, nel rispetto dei principi costituzionali  di imparzialità, garanzia del contraddittorio e tutela del diritto di difesa, consentano di addivenire a risposte giudiziarie più rapide.

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