Scrittura privata e diritto di visita ai figli

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20801/2017, ha stabilito che non ha valore la scrittura privata con la quale i coniugi modificano il regime di visita ai figli stabilito con la separazione, essendo necessario l’intervento del giudice.

Il coniuge che viola le statuizioni contenute nel provvedimento del giudice ne risponde ai sensi dell’art. 388 c.p.c.

Nella fattispecie la ricorrente è stata condannata per avere più volte eluso le statuizioni contenute nell’omologa della separazione in punto diritto di visita dei figli minori da parte del coniuge non collocatario, non permettendo al padre di frequentare i bambini.

La donna si è difesa sostenendo che lei e l’ex marito avevano modificato le condizioni di cui all’omologa a mezzo scrittura privata.

La Suprema Corte ribadisce che per la modifica delle disposizioni di cui al decreto di omologazione della separazione o dell’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. è necessario l’intervento del giudice per garantire la tutela dei diritti indisponibili del soggetto debole e dei figli.

L’accordo di modifica che non stabilisca le modalità di visita dei figli a favore del genitore non collocatario può, infatti, essere pregiudizievole – stante la sua genericità – per il preminente interesse del minore alla cui tutela i suddetti provvedimenti sono rivolti.

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