Si segnala la risoluzione n. 80/E con la quale l’Agenzia delle Entrate, in punto agevolazioni “prima casa”, ha stabilito che in caso di cessione a terzi – concordata in sede di separazione – di un immobile acquistato con agevolazioni prima casa, non vengono meno i benefici fiscali anche nel caso di vendita prima dei cinque anni previsti e uno degli alienanti non riesca ad acquistare un nuovo immobile entro un anno.
Nel caso in esame due coniugi avevano acquistato un immobile usufruendo della citata agevolazione; successivamente, dopo circa tre anni, essi addivenivano a separazione consensuale accordandosi circa la messa in vendita della casa ex familiare prima dei cinque anni dalla data dell’acquisto e ripartizione del ricavato nella misura del 50% ciascuno.
Poiché l’abitazione veniva ceduta prima dei cinque anni con atto di vendita “registrato con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della ‘prima casa‘” e poiché la moglie non aveva le possibilità economiche per acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, si poneva il problema della sorte delle agevolazioni prima casa a fronte della cessione a terzi prevista nell’accordo di separazione.
Secondo le parti la cessione, come concordata, non avrebbe comportato alcuna decadenza dalle agevolazioni prima casa grazie al disposto di cui all’art 19 della legge n. 74/1987, che prevede: “1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.”
L’Agenzia delle Entrate ha condiviso le conclusioni dei contribuenti avuto riguardo alle seguenti pronunce giurisprudenziali:
-Corte Costituzionale sent. 154/1999 secondo la quale le agevolazioni ex art. 19 Legge n. 74/1987 sono applicabili anche in caso di separazione tra coniugi;
-Cassazione sent. n. 22023/2017: le esenzioni previste dall’art. 19 della lege n. 74/1987 sono dirette a favorire anche “gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge (…) per favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi.”
-Cassazione sent. n. 8104/2017: non può derivare la decadenza dalla agevolazione prima casa se un immobile viene ceduto da un coniuge all’altro in sede di separazione, in quanto, come già chiarito nell’ordinanza n. 3753/2014 “L’attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce, infatti, una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa“.
-Cassazione ordinanza n. 7966/2019: le agevolazioni previste per la prima casa non possono perdersi neppure quando i coniugi in sede di accordo di separazione convengono la cessione dell’immobile a un terzo, in quanto la ratio dell’art 19 della legge n. 7471987 è di “agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; c) recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b).”
Ne consegue che secondo l’Agenzia “la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio.”