Con l’ordinanza n. 15811/2017 la Suprema Corte ha ritenuto provato il tradimento della moglie addebitandole la separazione, grazie a messaggi di posta elettronica ricevuti da un uomo il cui contenuto era sostenuto da foto e da una relazione investigativa.
La donna ricorreva in Cassazione lamentando che non fosse stata provata la sua relazione extraconiugale in quanto non potevano essere ritenute sufficienti le mail ricevute da un uomo.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile in quanto la donna aveva riproposto un giudizio di fatto, rilevando che le mail prodotte in giudizio dal marito non provavano la relazione adulterina “ma semmai una infatuazione a senso unico“.
Secondo la Cassazione tale giudizio spetta al giudice del merito il quale, richiamando il principio secondo cui ai fini dell’addebito “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile” sempre che non si constati “la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, e facendo corretta applicazione dei principi dell’onere probatorio in materia, secondo cui grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta – mentre – è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” ha concluso per l’esistenza “di una prova piena documentale di quell’imputabilità alla moglie, per avere instaurato durante il matrimonio una relazione sentimentale con un altro uomo, espletando il giudizio di fatto riservato alla medesima corte“.