Si segnala una pronuncia del Tribunale di Milano che, con sentenza del 18.01.2017, ha stabilito che non può essere accolta la domanda del coniuge volta ad inibire i rapporti tra figli e nuovo partner dell’ex se la relazione con il nuovo compagno sia consolidata e debba, quindi, desumersi che i minori abbiano metabolizzato la sua presenza nella vita del genitore.
Nella fattispecie i giudici meneghini hanno, dunque, respinto la domanda di addebito della separazione alla ex moglie formulata dal marito per non avere egli provato che la condotta della donna fosse in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio prima della crisi irreversibile del rapporto coniugale.
Per quanto riguarda la possibilità di provare il tradimento per testi, il Tribunale precisa che il teste, nel riportare i fatti, può solo riferirsi a quelli storici dai quali può desumersi la sussistenza di una relazione extraconiugale a partire da una certa data.
In relazione all’affidamento dei minori, il Tribunale ha stabilito l’affido condiviso con collocazione presso il padre ed ampia frequentazione materna: ciò in quanto i genitori, pur vivendo tra loro un rapporto molto conflittuale, hanno mostrato di essere idonei e non sono emerse a loro carico condotte pregiudizievoli per i minori.
Il Tribunale, poi, ha ritenuto di non inibire i rapporti tra minori e nuovo partner della madre in quanto la presenza dell’uomo era consolidata al punto che i due avevano avuto un figlio al quale gli altri fratelli erano molto legati.
In una precedente pronuncia il Tribunale di Milano ha affermato che il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, senza pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele.