Si segnala l’ordinanza n. 21859/2017 della Corte di Cassazione che ha ritenuto di non addebitare la separazione al marito che aveva iniziato una nuova relazione sentimentale dopo la decisione presa con la moglie di non convivere più.
Nella fattispecie la moglie aveva impugnato la pronuncia di secondo grado nella parte relativa al rigetto della domanda di addebito della separazione nei confronti dell’ex coniuge.
Gli Ermellini hanno però confermato la decisione dei giudici di merito affermando che l’inconfutabile tradimento da parte del marito non sia sufficiente a fondare l’addebito della separazione in quanto la relazione extraconiugale è iniziata “in un periodo in cui i coniugi non convivevano più da tempo e in cui, quindi, la crisi del matrimonio si era già manifestata, tanto da condurre alla cessazione della convivenza“.
La Suprema Corte ritiene, infatti, che la violazione dell’obbligo di fedeltà “per dare luogo all’addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”.
Il ricorso è stato rigettato.