Violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Cassazione –Sesta Sezione Penale, con sentenza n. 12283/2016, ha condannato a tre mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, per violazione degli obblighi di assegni familiari, di cui all’art. 570 c.p., un padre che aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla propria figlia minorenne, non corrispondendo il contributo al mantenimento oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ricreative statuito dal Tribunale.

Secondo gli Ermellini, il padre “ha pressoché ignorato la figlia non corrispondendo mai nulla per lei” mentre le sue condizioni di salute ed economiche sono state ritenute ininfluenti: il ricorrente è risultato, infatti, “uomo giovane e sano (meramente asserita risulta la depressione che lo avrebbe colto)” e le “contenute dazioni (peraltro non provate) di denaro o altri beni alla figlia non integrerebbero comunque l’adempimento richiesto“.

Per escludere la sua responsabilità, l’imputato aveva “l’onere di allegare gli elementi dai quali – potesse – desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione” che “deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti” e non limitarsi a dimostrare una “flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà“.

A nulla, dunque, sono valse le doglianze dell’uomo, secondo il quale i giudici avrebbero trascurato le risultanze probatorie delle sue condizioni economiche e di salute, nonché i seppur parziali contributi al mantenimento della bambina.

 

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