Violazione di domicilio da parte dell’ex

Con sentenza n. 3998/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ex convivente – che decide di rientrare a casa con la forza nonostante la volontà espressa dalla ex compagna d’interrompere definitivamente la relazione e dopo essersi allontanato senza chiavi – commette il reato di violazione di domicilio, avendo egli perso il potere di fatto sull’abitazione ed essendo quindi solo la donna titolare esclusiva dello ius prohibendi ovverosia di decidere chi far entrare o meno nella sua abitazione.

Nel caso in oggetto – in appello – veniva confermata la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di violazione di domicilio aggravato per essersi introdotto, dopo aver divelto la porta d’ingresso, nell’abitazione dell’ex compagna, trattenendosi contro la sua espressa volontà e colpendola con schiaffi e pugni al viso.

L’uomo ricorreva quindi in Cassazione lamentando un erroneo inquadramento della sua condotta come violazione di domicilio aggravata, visto che la ex compagna aveva “appena” interrotto la loro relazione sentimentale. Il ricorrente riteneva, infatti, di avere il diritto di entrare e intrattenersi nella casa comune in virtù della convivenza more uxorio.

La Cassazione, rilevando che la Corte non aveva considerato la dichiarazione ed ammissione da parte della vittima della precedente convivenza more uxorio, ha chiarito che “la tesi non potrebbe comunque essere accolta, posto che la donna aveva già comunicato nel pomeriggio all’imputato (a seguito dell’ennesimo comportamento offensivo dello stesso) di non voler proseguire la relazione con lui, il che comportava necessariamente ed evidentemente il venir meno, a partire da quel momento, di qualsiasi diritto che fino ad allora egli (seguendo la tesi difensiva) aveva potuto vantare sulla base della convivenza con la persona che aveva la titolarità dell’abitazione. [ …] E’ del tutto evidente, in altre parole, che il diritto del (…) di entrare in quell’appartamento, proprio in quanto legato al prospettato rapporto di convivenza con la donna, doveva ritenersi cessato nel momento in cui quest’ultima aveva manifestato la volontà di porre fine alla convivenza.”

Le doglianze dell’uomo risultano, quindi, prive di fondamento, avendo egli, con il suo comportamento e dopo che la donna aveva manifestato la volontà di porre fine alla loro relazione, perso la titolarità dello ius prohibendi, restando solo la ex titolare del diritto di proibire l’ingresso a qualcuno nella sua abitazione, compreso l’ex convivente.

 

 

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